OPERAIO CADE E MUORE, IMPRENDITORE CONDANNATO PER OMICIDIO COLPOSO

Il titolare di una ditta di impianti elettrici della provincia di Isernia è stato condannato anche al risarcimento danni

«Il Tribunale penale di Isernia, nella persona della dott.ssa Marina Guenzi, con sentenza deposita il 6 marzo 2024, ha dichiarato colpevole di omicidio colposo il titolare di una ditta di impianti elettrici, della provincia di Isernia, per inosservanza della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per il tribunale il titolare della ditta, presente sul luogo al momento dell’incidente, ha omesso di vigilare e di accertare, prima di procedere all’esecuzione dei lavori su lucernai, tetti, coperture e simili, che questi ultimi avessero una consistenza e una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e del materiale di impiego. Al titolare della ditta è stato altresì contestato di non aver adottato i necessari appostamenti atti a garantire l’incolumità delle persone addette, disponendo l’utilizzo di tavole sopra le orditure, sottopalchi e comunque disponendo l’uso effettivo di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta. Infine è sto contestato al titolare della ditta di non aver disposto che i lavoratori utilizzassero sistemi di protezione individuale idonei ad evitare la possibile caduta dall’alto. Il tutto causando il decesso del dipendente, assunto con contratto di formazione, che salito sul tetto del capannone calpestava un lucernaio in vetroresina non portante che si sfondava, facendolo precipitare da un ‘altezza di m.5 con conseguente decesso avvenuto alcuni giorni dopo il ricovero in ospedale.

Il Tribunale, esclusa l’abnormità e la non prevedibilità della condotta del dipendente, ha ritenuto responsabile il datore di lavoro del reato ascrittogli oltre al pagamento delle spese legali. Il Giudice, tenuto conto della gravita del fatto, dell’età della vittima, al momento del fatto (anni 24) ha concesso una provvisionale di euro 100.000, immediatamente esecutiva, a titolo di risarcimento dei danni, in favore del padre e del fratello parti civili, assistiti dall’avv. Andrea Ruggiero e dall’Avv. Vincenzo Iacovino. Il Giudice ha ritento non ostativo, al danno risarcibile, l’avvenuta erogazione da parte dell’INAIL considerato che questa non risarcisce tutti i danni morali conseguenti al reato. Danni che ora saranno meglio stimati in sede civile».

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